Valutazioni di Impatto Ambientale VIA

Finalità

La valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti, regolamentata dagli artt. 23-25 del D.Lgs.152/2006, ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato gli impatti ambientali di un progetto.

Ambito di applicazione e competenze

Sono sottoposti alla procedura VIA di competenza statale:

  • i progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006;
  • i progetti elencati nell’allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette ovvero all’interno dei siti della rete Natura 2000;
  • i progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
  • le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
  • le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II e II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
  • i progetti di cui agli allegati II-bis alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, qualora all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
  • i progetti di cui agli allegati II e II bis per i quali è stata richiesta una valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, c.9, conclusasi con nota dell’Autorità competente attestante l’opportunità/necessità di sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale.

L’ autorità competente in sede statale è il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS). La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS (CTVA – VIA e VAS) svolge l’istruttoria tecnica finalizzata all’espressione del parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *